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Mitak Energy

Certificazione Energetica Edifici



 

Che cos'è la Certificazione Energetica degli edifici?

 

La certificazione energetica è un documento tecnico redatto da persone qualificate e abilitate (i “certificatori energetici”) in cui si può capire come un edificio o immobile sia stato realizzato ai fini del contenimento del consumo energetico per il fabbisogno di chi lo abita.

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta in Italia dal Decreti Legislativo n. 192 del 19 agosto del 2005, che recepisce la direttiva europea 2002/91/CE.
Il certificato energetico dichiara lo stato di un edificio dal punto di vista dei “consumi”, del’isolamento, della coibentazione e quindi indica in che modo l’immobile possa essere riscaldato o raffrescato con il minimo dispendio energetico.
L’attestato di certificazione energetica (A.C.E.) è quel documento che attesta le prestazioni energetiche dell’edicicio.
Gli usi di energia riportati sull’attestato di certificazione energetica riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio i pannelli solari.
Inoltre, al fine di fornire un’indicazione circa l’impatto dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.
L’attestato di certificazione energetica è un documento che viene compilato e sottoscritto dal soggetto certificatore, che può essere un “certificatore energetico” o un organismo preposto.
L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.

 




Chi è il Certificatore Energetico?



Il certificatore energetico è un esperto qualificato e indipendente in grado di effettuare una diagnosi energetica dell’edificio.
Il certificatore dell’edificio sotto esame raccoglierà i dati oggettivi relativi alla sua struttura, agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, e sull’uso di eventuali fonti energetiche rinnovabili presenti (esempio pannelli solari).
L’elaborazione dei dati raccolti sarà effettuata seguendo procedure tecniche standardizzate in grado di stimare il fabbisogno energetico dell’involucro e dell’energia primaria per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, calcola le emissioni di CO2 e anche indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

I requisiti minimi del certificatore energetico sono imposti anche dalle singole regioni nelle quali sono in vigore i protocolli attuativi delle direttive nazionali.
Ed attestato di qualifica energetica Vantaggi economici.
Attraverso la ristruturazione degli impianti termotecnici con l'utilizzo di energie rinnovabili e tecnologie che permettono una sensibile riduzione dei consumi, è possibile ottenere dei vantaggi economici traducibili in un risparmio energetico dovuto al minor consumo di fonti di energia fossile.
Con l'efficientamento degli impianti, la certificazione energetica ed il conseguente miglioramento delle performance energetiche degli edifici è possibile inoltre ottenere una rivalutazione commerciale significativa del proprio immobile, ottenendo così il doppio obiettivo del risparmio energetico e dell'aumento del valore economico delle proprie case.

 


 
Risparmio Energetico

Recupero fiscale 55%

La detrazione fiscale del 55% è approvata alla Camera I contenuti del provvedimento per la detrazione del 55%: - per le spese sostenute nel 2011, non si registra alcuna variazione, restano in vigore le regole previste dal Decreto Edifici. L'avente diritto continuerà a detrarre in quota da 10 anni, previo certificazione energetica, per gli interventi che saranno realizzati nel2011. La documentazione preposta secondo il Decreto dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate.

Recupero fiscale 36%
La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36%. L'agevolazione è applicabile alle abitazioni interamente ristrutturate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013 provviste di certificato energetico.

 

 


 

Incentivi statali conto energia


Per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia, il 19 Settembre 2005 è entrata in vigore anche in Italia la possibilita' di usufruire di incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli solari che producono elettricita'), che verranno erogati in "conto energia", ovvero rivendendo tutta l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore ad una tariffa incentivante.

L’IMPORTANZA DELLA CERTFICAZIONE ENERGETICA NEL FOTOVOLTAICO - V CONTO ENERGIA


Gli impianti a registro, superiore a 12 kwp, possono accedere alle tariffe incentivanti tramite una graduatoria formata applicando, in ordine gerarchico, dei criteri di priorità di cui al comma 5 lett. b del Dm 5 luglio 2012 che cita:
“Gli impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore”

 


 

 Normativa

Dal 1 gennaio 2012 sono scattati i nuovi obblighi in merito alla prestazione energetica degli edifici previsti a livello nazionale.
Il Decreto Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, di recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE, con l'art. 13 aveva introdotto modifiche all'articolo n.6 del D.Lgs. 192/05 in merito alla certificazione energetica degli edifici:

 

  • (Art. 11 e Allegato 3), obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti;
  • (Art. 13), obbligo, in sede di compravendita o locazione, dell'introduzione di una clausola in cui l'acquirente o il locatore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.


Nel decreto era stato chiarito che:

  • "Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica."

  • "Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica."

Il decreto stabilisce quindi che tutti gli annunci commerciali di vendita, dall'editoria, alla tabellonistica fino ai portali web e tutti gli altri mezzi di comunicazione dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare oggetto di compravendita; sarà quindi necessario far redigere l'attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato e poi riportare i dati in esso contenuti negli annunci pubblicati.

L'indice da riportare è quello di prestazione energetica globale, di cui alla definizione che il D.Lgs. 192/05 fornisce nell'allegato A alla voce "indice di prestazione energetica". Va ricordato, quindi, che non è ammessa la sola autocertificazione in classe G di qualità scadente, se non riporta il valore in KWh/mq anno.

 

Contattate MITAKenergy e richiedete la certificazione energetica dei vostri edifici.

 

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